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14 luglio 2026

Documenti

Il rischio da calore nei luoghi di lavoro

Quadro normativo, valutazione del rischio e indicazioni operative per la vigilanza: un contributo a firma di Rocco Vitale, fondatore e presidente onorario di Aifos

Il rischio da calore nei luoghi di lavoro

Premessa

Il presente documento raccoglie e riorganizza in un testo unico ed omogeneo i contenuti di tre atti dell’amministrazione del lavoro dedicati alla tutela dei lavoratori dai rischi legati al calore e alle emergenze climatiche: la nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) prot. n. 5056 del 13 luglio 2023, il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 95 del 9 luglio 2025, che adotta il “Protocollo quadro per l’adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legate alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro”, e la nota INL prot. n. 5484 del 6 luglio 2026, che aggiorna le indicazioni operative per l’attività di vigilanza alla luce del Protocollo quadro.

I tre atti, pur nascendo in momenti diversi e con finalità parzialmente distinte, informativa e prevenzionistica il primo, regolatorio e negoziale il secondo, ispettivo il terzo, costituiscono un corpus progressivo e coerente, in cui ciascun intervento richiama e sviluppa quello precedente. Il documento segue quindi un ordine logico e cronologico: quadro normativo generale, strumenti di valutazione del rischio, obblighi datoriali e responsabilità, contenuti del Protocollo quadro 2025 e, infine, le indicazioni operative per la vigilanza ispettiva, con una sintesi finale degli adempimenti.

Quadro normativo e cronologia degli interventi

La tutela dei lavoratori dai danni da calore si inserisce nel sistema generale di prevenzione delineato dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che all’articolo 28 impone al datore di lavoro la valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza, ivi compresi quelli connessi al microclima (art. 180) e alle condizioni climatiche estreme, e all’articolo 29 ne disciplina l’aggiornamento nel documento di valutazione dei rischi (DVR).

Negli anni, l’INL ha progressivamente affinato le proprie indicazioni operative con una serie di note che il presente testo unifica e aggiorna:

  • Nota prot. INL n. 4639 del 2 luglio 2021, prime indicazioni sul rischio da calore;
  • Nota prot. INL n. 3783 del 22 giugno 2022, integrazioni operative;
  • Nota prot. INL n. 4753 del 26 luglio 2022, indicazioni operative di riferimento, richiamate anche dagli atti successivi;
  • Nota prot. INL n. 5056 del 13 luglio 2023, approfondimento su strumenti di valutazione del rischio, giurisprudenza e ammortizzatori sociali (Sezioni 2 e 3 del presente testo);
  • Nota prot. INL n. 5291 del 21 luglio 2023, chiarimenti sull’obbligo datoriale di sospendere le lavorazioni in presenza di rischio non accettabile;
  • D.M. n. 95 del 9 luglio 2025, adozione del Protocollo quadro sottoscritto dalle parti sociali il 2 luglio 2025 (Sezione 4);
  • Nota prot. INL n. 5484 del 6 luglio 2026, indicazioni operative per la vigilanza aggiornate al Protocollo quadro (Sezione 5).

Il Protocollo quadro del 2025 segna un cambio di impostazione: superata la logica emergenziale legata alle singole ondate di calore, esso impone alle imprese una pianificazione sistematica e strutturata della gestione del rischio climatico, di cui la nota INL 2026 chiede conto in sede ispettiva.

La valutazione del rischio da calore: strumenti e metodologie

Come per ogni altro fattore di rischio, la valutazione dello stress termico rientra nell’obbligo generale di cui all’art. 28 del D. Lgs. n. 81/2008. L’INL indica agli Uffici territoriali, e, indirettamente, ai datori di lavoro, una serie di strumenti tecnici e informativi a supporto di tale valutazione.

Portale Agenti Fisici e indici di valutazione

Il Portale Agenti Fisici (sezione “Microclima”, www.portaleagentifisici.it) mette a disposizione documentazione, calcolatori e metodologie per l’indagine sui rischi da stress termico, tra cui il calcolo dell’esposizione mediante gli indici WBGT (Wet Bulb Globe Temperature), PHS (Predicted Heat Strain) e IREQ (Insulation Required), oltre a indici di ergonomia e temperatura. Analoghe informazioni sono disponibili sul sito INAIL, sezione “Agenti fisici – Stress termico”.

Le metodologie di misurazione trovano riferimento nelle norme tecniche UNI EN ISO applicabili, tra cui la UNI EN ISO 7933:2005 (calcolo della sollecitazione termica prevedibile), la UNI EN ISO 7243:2017 (valutazione dello stress da calore mediante indice WBGT), la UNI EN ISO 11079:2008 (stress da freddo e indice IREQ), la UNI EN ISO 7726:2002 (strumenti di misura), la UNI EN ISO 8996:2005 (metabolismo energetico), la UNI EN ISO 9920:2009 (isolamento termico e resistenza evaporativa dell’abbigliamento), la UNI EN ISO 9886:2004 (misurazioni fisiologiche del thermal strain) e la norma britannica BS 7963:2000.

Il progetto Worklimate

Il sito www.worklimate.it offre sistemi di allerta meteo-climatica, anche personalizzati per settore occupazionale, e strumenti previsionali utili al monitoraggio preventivo delle condizioni climatiche. Nell’ambito del progetto, INAIL ha pubblicato la “Guida informativa per la gestione del rischio caldo”, che illustra le patologie da calore, i relativi fattori di rischio e un decalogo di prevenzione destinato ai datori di lavoro.

Il progetto Worklimate è inoltre alla base di uno studio nazionale INAIL-CNR, condotto con il Dipartimento di epidemiologia della Regione Lazio, su 184.936 infortuni sul lavoro riconosciuti da INAIL nel settore edile tra il 2014 e il 2019, volto a stimare gli effetti delle temperature estreme sugli infortuni occupazionali.

Strumenti internazionali e divulgativi

A livello europeo, l’Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro (EU-OSHA) ha pubblicato la guida “Heat at work – Guidance for workplaces”, disponibile anche in traduzione italiana, che fornisce indicazioni pratiche — organizzative e tecniche — per ridurre e gestire il rischio da calore, incluse le azioni da intraprendere quando un lavoratore manifesta sintomi di malessere. A fini divulgativi, è disponibile anche il video Napo “Too hot to work”, che illustra in modo semplice le principali misure di protezione (adeguamento dell’orario di lavoro, idratazione, protezione dal sole).

Sono infine disponibili calcolatori online per la stima dello stress termico, quali il calcolatore dell’indice di calore (Heat Index) e il calcolatore PHS, reperibili sul Portale Agenti Fisici.

Fattori di rischio e settori maggiormente esposti

L’esposizione eccessiva allo stress termico aumenta il rischio infortunistico, esponendo la prestazione lavorativa a situazioni di particolare vulnerabilità. Sono maggiormente interessati i settori con attività non occasionale all’aperto:

  • edilizia civile e stradale, con particolare rilevanza per cantieri e siti industriali;
  • comparto estrattivo;
  • settore agricolo e della manutenzione del verde;
  • comparto marittimo e balneare;
  • logistica e trasporti, lavori stradali;
  • attività di rider e altre forme di lavoro tramite piattaforma digitale.

Concorrono alla valutazione e all’eventuale aggravamento del rischio, in chiave sia prevenzionistica sia ispettiva, i seguenti fattori:

  • gli orari di lavoro che comprendono le ore più calde e soleggiate della giornata (indicativamente 14:00–17:00, talora anticipate a 12:00–16:00 nelle indicazioni più recenti);
  • le mansioni che richiedono intenso sforzo fisico, anche abbinato all’uso di dispositivi di protezione individuale (DPI);
  • l’ubicazione del luogo di lavoro e la dimensione aziendale;
  • le caratteristiche individuali del lavoratore (età, stato di salute, status socioeconomico, genere).

Obblighi datoriali, giurisprudenza e ammortizzatori sociali

L’obbligo di valutazione e le misure di prevenzione

Il rischio da calore rientra a pieno titolo nella valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del D. Lgs. n. 81/2008, che impone al datore di lavoro di individuare e adottare le necessarie misure di prevenzione e protezione, avvalendosi anche del decalogo INAIL-Worklimate. In sede ispettiva va pertanto verificata la presenza, nel DVR e, ove applicabile, nel Piano Operativo di Sicurezza (POS), della valutazione del rischio da calore e delle relative misure; in caso di carenza, la ripresa delle lavorazioni interessate deve essere condizionata all’adozione di tutte le misure necessarie, in adempimento del verbale di prescrizione (nota prot. INL n. 4753/2022).

Come chiarito dalla nota prot. INL n. 5291 del 21 luglio 2023, il datore di lavoro deve valutare l’adozione di tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie, inclusa la sospensione temporanea delle attività lavorative quando le condizioni climatiche determinino un rischio non accettabile per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Un analogo obbligo di intervento grava sul preposto ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. n. 81/2008, ove rilevi condizioni di pericolo.

Un precedente giurisprudenziale

Con ordinanza del 18 agosto 2022, il Tribunale di Palermo, in una controversia relativa alla prestazione lavorativa dei rider, ha ritenuto, in base al generico obbligo di tutela dell’integrità psico-fisica del lavoratore, che la società convenuta fosse tenuta ad adottare le misure preventive e protettive indicate da INAIL nel progetto Worklimate, condannandola a effettuare, ai sensi degli artt. 17 e 28 del D. Lgs. n. 81/2008, una specifica valutazione del rischio da esposizione a ondate di calore, a fornire adeguata formazione e informazione, nonché a consegnare i dispositivi necessari a proteggere i lavoratori dai possibili shock termici.

Cassa integrazione guadagni ordinaria per eventi climatici

In presenza di temperature elevate, convenzionalmente superiori a 35°C, rilevate dai bollettini meteo o “percepite” in ragione della specifica tipologia di lavorazione, le aziende possono richiedere la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) con causale “eventi meteo”. Nella domanda e nella relazione tecnica allegata è sufficiente indicare i giorni di sospensione o riduzione dell’attività e il tipo di lavorazione svolta in quei giorni, senza necessità di produrre dichiarazioni sulla temperatura effettiva o bollettini meteo.

Indipendentemente dalle temperature rilevate, la CIGO è comunque riconosciuta in tutti i casi in cui il responsabile della sicurezza dell’azienda disponga la sospensione delle lavorazioni per rischi o pericoli per la salute e sicurezza dei lavoratori, incluse le sospensioni dovute a temperature eccessive (circolare INPS n. 139/2016 e messaggio Hermes INPS n. 1856/2017).

Il Protocollo quadro adottato con D.M. n. 95/2025

Il 9 luglio 2025 il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha adottato, con D.M. n. 95, il “Protocollo quadro per l’adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legate alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro”, sottoscritto dalle principali associazioni datoriali e organizzazioni sindacali il 2 luglio 2025 (Allegato A al decreto).

Finalità e articolato del decreto

Il decreto richiama gli articoli 32, 35, 41 e 117, comma 3, della Costituzione, il D. Lgs. n. 81/2008 e l’accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 in materia di formazione sulla salute e sicurezza. L’art. 1 adotta il Protocollo quadro al fine di garantire l’omogeneità di applicazione delle misure di contenimento dei rischi legati alle emergenze climatiche, agevolando la redazione dei provvedimenti territoriali (ordinanze) e favorendone l’omogeneità su tutto il territorio nazionale. L’art. 2 prevede che i datori di lavoro trasmettano alla sede INPS territorialmente competente gli accordi sottoscritti a livello territoriale in attuazione del Protocollo, laddove prevedano misure di integrazione salariale per fronteggiare eccezionali situazioni climatiche.

Obiettivi e impostazione del Protocollo

Il Protocollo muove dalla constatazione che il cambiamento climatico espone lavoratrici e lavoratori, sia nelle mansioni outdoor sia in quelle indoor svolte in condizioni inadeguate, a rischi ulteriori per la salute e la sicurezza. Fermi restando gli obblighi generali del D. Lgs. n. 81/2008 e le indicazioni del Ministero della Salute per la popolazione generale, il Protocollo promuove buone pratiche per prevenire infortuni, malattie professionali ed episodi di malessere connessi alle emergenze climatiche, con l’obiettivo di coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza.

A tal fine, il datore di lavoro è chiamato ad avvalersi del bollettino ufficiale di previsione e allarme relativo alla propria città (www.salute.gov/caldo) o di altri strumenti idonei, effettuando un monitoraggio preventivo costante delle condizioni meteorologiche. Il Protocollo conferma inoltre che la valutazione dei rischi ex art. 28 del D. Lgs. n. 81/2008 deve includere il rischio microclima (art. 180), con il relativo aggiornamento del DVR ai sensi dell’art. 29.

Per i cantieri temporanei o mobili (Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008), il Protocollo precisa che il Coordinatore per la progettazione, ove previsto, deve considerare il rischio microclima in sede di Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), prevedendo misure quali aree di ristoro adeguate e la variazione dell’orario di inizio lavori; analogamente, i datori di lavoro delle imprese in appalto devono prevedere nei rispettivi POS misure quali l’idoneità stagionale dei DPI, pause,

anticipo/posticipo delle lavorazioni, fornitura di bevande e accesso all’ombra, ai sensi dell’art. 96, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 81/2008.

I temi di intervento per la contrattazione

Il Protocollo individua alcuni possibili temi di intervento, in un quadro di buone prassi, da declinare nei tavoli contrattuali nazionali, settoriali, territoriali o aziendali:

1. Informazione e formazione dei lavoratori e dei preposti;

2. Sorveglianza sanitaria, con particolare attenzione ai lavoratori più vulnerabili;

3. Abbigliamento, indumenti e dispositivi di protezione individuale (DPI);

4. Riorganizzazione dei turni e degli orari di lavoro.

Tali accordi attuativi, ove stipulati a livello nazionale di categoria, territoriale o aziendale, potranno diventare parte integrante dei relativi CCNL vigenti. Il Protocollo prevede inoltre la possibilità di criteri di premialità INAIL per le imprese aderenti, in relazione agli strumenti di incentivazione in materia di salute e sicurezza già previsti dalla normativa vigente, senza incremento della spesa pubblica.

Verifica, aggiornamento e supporto istituzionale

Le parti firmatarie si incontreranno periodicamente per verificare l’attuazione del Protocollo, e comunque entro sei mesi dalla sottoscrizione; potranno inoltre essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, gruppi di lavoro dedicati, anche con il coinvolgimento delle autorità sanitarie locali.

Le parti hanno chiesto al Ministero del Lavoro di recepire formalmente il Protocollo e di supportarne l’efficacia, in particolare attraverso: il ricorso ampio e automatico agli ammortizzatori sociali in caso di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro (incluso il lavoro stagionale), con lo scomputo dei periodi di causa non evitabile dal limite massimo di durata della cassa integrazione; il supporto al sistema produttivo nella rimodulazione dell’orario di lavoro; la qualificazione formale delle ordinanze e dei protocolli attuativi quali elementi giustificativi a tutela delle imprese, ad esempio in caso di ritardi nella consegna dei lavori dovuti a eventi climatici estremi.

Le indicazioni operative per l’attività di vigilanza (nota INL 2026)

La nota prot. INL n. 5484 del 6 luglio 2026 aggiorna le indicazioni operative per il personale ispettivo alla luce delle disposizioni vincolanti del D.M. n. 95/2025, che impone il superamento dell’approccio emergenziale a favore di una pianificazione aziendale sistematica e strutturata. L’attività di vigilanza si muove nel solco delle note ispettive precedenti (prot. n. 4639/2021, n. 3783/2022, n. 4753/2022 e n. 5291/2023), alle quali si aggiungono ora le disposizioni del Protocollo quadro.

Negli accessi ispettivi svolti nel periodo estivo, con particolare attenzione ai settori dell’edilizia, dell’agricoltura, della logistica, dei lavori stradali e dei rider, il personale ispettivo considera prioritario l’accertamento delle misure adottate dal datore di lavoro per prevenire i danni da calore e insolazione.

Checklist ispettiva

Ambito di verifica Cosa deve accertare il personale ispettivo
Valutazione del rischio (DVR) Se il datore di lavoro ha integrato il DVR con il rischio specifico da calore, prevedendo adeguate misure di mitigazione.
Organizzazione del lavoro L’eventuale rimodulazione degli orari di lavoro (es. anticipo del turno all’alba, sospensione nelle ore centrali 12:00–16:00).
Pause e rotazione L’effettiva concessione di pause strutturate in aree ombreggiate o rinfrescate e la rotazione dei lavoratori nelle mansioni più gravose.
Idratazione e DPI La disponibilità di acqua fresca nei cantieri/campi e l’uso di indumenti di lavoro leggeri, traspiranti e coprenti.
Formazione e informazione La disponibilità di acqua fresca nei cantieri/campi e l’uso di indumenti di lavoro leggeri, traspiranti e coprenti.
Sorveglianza sanitaria mirata Il coinvolgimento del Medico Competente nell’individuazione di prescrizioni o limitazioni per i lavoratori “fragili” o più esposti agli effetti del caldo.
Coinvolgimento RLS/RLST L’avvenuta consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nella valutazione dei rischi.

In sintesi, va verificata l’effettiva attuazione delle misure organizzative e procedurali del datore di lavoro: rimodulazione degli orari, anticipo o posticipo delle lavorazioni più gravose, aree ombreggiate o climatizzate per le pause, disponibilità di acqua potabile, informazione e formazione dei lavoratori, sorveglianza sanitaria dei soggetti più esposti.

Obbligo di sospensione delle lavorazioni

Come già chiarito dalla nota prot. n. 5291 del 21 luglio 2023, il datore di lavoro deve valutare l’adozione di tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie, compresa la sospensione temporanea delle attività in presenza di condizioni climatiche che determinino un rischio non accettabile per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Un analogo obbligo di intervento grava sul preposto ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. n. 81/2008, ove rilevi condizioni di pericolo durante l’attività di vigilanza.

Gli Uffici territoriali sono infine invitati a promuovere iniziative di informazione e sensibilizzazione verso le imprese, favorendo l’utilizzo degli strumenti previsionali e di allerta del progetto Worklimate e degli altri sistemi istituzionali di monitoraggio del rischio da caldo.

Sintesi degli adempimenti per il datore di lavoro

La tabella seguente riepiloga, per ciascuna area di intervento, gli adempimenti richiesti al datore di lavoro secondo il quadro normativo unificato nel presente documento.

Area Adempimento
Valutazione del rischio Integrare il DVR (e il POS nei cantieri) con la valutazione specifica del rischio da calore/microclima, ai sensi degli artt. 28, 29 e 180 del D. Lgs. n. 81/2008.
Monitoraggio Avvalersi del bollettino ufficiale di previsione e allarme (www.salute.gov/caldo) o di strumenti equivalenti (es. Worklimate) per il monitoraggio preventivo delle condizioni meteo.
Organizzazione del lavoro Rimodulare turni e orari (anticipo all’alba, sospensione nelle ore più calde), garantire pause in aree ombreggiate/climatizzate e la rotazione nelle mansioni gravose.
Idratazione e DPI Garantire acqua fresca e indumenti leggeri, traspiranti e coprenti, adeguati alla stagione.
Formazione e informazione Informare lavoratori e preposti su fattori di rischio, sintomi del colpo di calore e procedure di primo soccorso.
Sorveglianza sanitaria Coinvolgere il Medico Competente per l’individuazione di prescrizioni o limitazioni per i lavoratori più vulnerabili.
Consultazione Coinvolgere RLS/RLST nella valutazione dei rischi e nella definizione delle misure.
Sospensione delle attività Sospendere temporaneamente le lavorazioni in presenza di rischio non accettabile (obbligo esteso al preposto ex art. 19 D. Lgs. n. 81/2008).
Ammortizzatori sociali Richiedere, ove necessario, la CIGO con causale “eventi meteo” (temperature superiori a 35°C o disposizione di sospensione per rischio), indicando giornate e lavorazioni sospese.
Contrattazione Valutare l’adesione, tramite le rappresentanze sindacali, ad accordi attuativi del Protocollo quadro D.M. 95/2025 su formazione, sorveglianza sanitaria, DPI e turni.

Fonti documentali

Il presente testo unico è stato redatto sulla base dei seguenti atti, di cui costituisce sintesi organica:

  • Ispettorato Nazionale del Lavoro, Direzione Centrale per la tutela, la vigilanza e la sicurezza del lavoro, Nota prot. n. 5056 del 13 luglio 2023, “Tutela dei lavoratori sul rischio legato ai danni da calore”.
  • Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, D.M. n. 95 del 9 luglio 2025, “Adozione del Protocollo quadro per l’adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legate alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro”, con Allegato A sottoscritto dalle parti sociali il 2 luglio 2025.
  • Ispettorato Nazionale del Lavoro, Direzione Centrale Vigilanza Lavoro e Sicurezza, Nota prot. n. 5484 del 6 luglio 2026, “Tutela dei lavoratori sul rischio legato ai danni da calore – indicazioni operative per l’attività di vigilanza”.

Nei tre atti sono inoltre richiamate le note prot. INL n. 4639/2021, n. 3783/2022, n. 4753/2022 e n. 5291/2023, il D. Lgs. n. 81/2008, le norme tecniche UNI EN ISO in materia di stress termico, la guida EU-OSHA “Heat at work – Guidance for workplaces”, il progetto Worklimate (INAIL) e l’ordinanza del Tribunale di Palermo del 18 agosto 2022.

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