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29 ottobre 2025

Documenti

Modifiche normative nell'ambito cantieri

A cura di Stefano Farina, Consigliere nazionale Aifos, una prima analisi della bozza del recentissimo Decreto Legge annunciato dal Consiglio dei Ministri

Modifiche normative nell'ambito cantieri

Nella giornata di martedì 28 ottobre 2025 il Governo ha approvato un Decreto-Legge che apporta modifiche alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Consapevoli che il documento potrà subire varie modifiche prima della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, abbiamo comunque provato ad analizzarne i contenuti in base alla bozza che sta circolando in queste ore.

Per quanto attiene i cantieri vi sono alcuni aspetti peculiari da rilevare:

  • Introduzione del badge, dove al fine di garantire la tutela della salute, della sicurezza e dei diritti dei lavoratori nel settore edile, le imprese che operano nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto, pubblico o privato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono tenute a fornire ai propri dipendenti la tessera di riconoscimento dotata di un codice univoco anticontraffazione.
    Dalla lettura di questo provvedimento, scaturiscono già una serie di riflessioni che vado di seguito ad esprimere
    • Quando si parla di imprese che operano nei cantieri edili si intendono esclusivamente quelle legate ai contratti dell’edilizia o il sistema è ampliato a tutte quelle che operano all’interno dei cantieri edili (comprese quelle che con l’edilizia non c’entrano nulla?).
    • La domanda si pone perché già con l’introduzione della patente a crediti la confusione iniziale ha portato a dover “correggere in corsa” i provvedimenti (si era partiti con solo edilizia estendendo poi a tutti i soggetti “che operano fisicamente nei cantieri”.
    • Questo badge avrà esclusivo valore di attestazione dell’assunzione del dipendente o la sua validità sarà estesa anche ai requisiti posseduti dal lavoratore (es. formazione, aggiornamenti, ecc.)? Con il controllo del possesso/validità del badge si rilevano tutti i dati relativi alla “sicurezza” del lavoratore oppure è semplicemente un qualcosa di aggiuntivo e poi tutto rimane come prima?
    • I tempi di attuazione di quest’obbligo saranno quelli previsti dal comma 2 (60 giorni) o assisteremo ancora una volta a rinvii, acquisizione di pareri che non arrivano, ecc. con ulteriori perdite di tempo da parte di tutti i soggetti?
  • Modifiche all’articolo 113 – Scale
    • Finalmente vengono “autorizzate” le scale dotate di sistemi di protezione individuale contro le cadute dall’alto in alternativa a quelle con la gabbia di sicurezza.

Di seguito il testo della modifica:

Le scale verticali permanenti di altezza superiore a 2 metri, aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, fissate ad un supporto e utilizzate come mezzo di accesso devono essere provviste, in alternativa, in base alla valutazione del rischio, di un sistema di protezione individuale contro le cadute dall’alto di cui all’articolo 115 o di una gabbia di sicurezza. I pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala è fissata. Nel caso di adozione della gabbia di sicurezza la medesima deve essere dotata di maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l'esterno. La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi più di cm 60.​​

  • ​​Sostituzione dell’articolo 115 - Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto
    • Positiva anche questa rivisitazione dell’articolo 115 anche se qualche aspetto operativo rimane ancora da affrontare.

Di seguito il nuovo testo dell’articolo 115:

1. Nei lavori in quota i sistemi di protezione collettiva a cui dare priorità rispetto ai sistemi di protezione individuale, come previsto all’articolo 111 comma 1, lettera a)[1], in via prioritaria, sono:
a) parapetti;
b) reti di sicurezza.

2. Qualora non sia stato possibile attuare quanto previsto al comma 1, è necessario che i lavoratori utilizzino sistemi di protezione individuale idonei per l’uso specifico quali:
a) sistemi di trattenuta;
b) sistemi di posizionamento sul lavoro;
c) sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi;
d) sistemi di arresto caduta.
Nella scelta dei sistemi di protezione individuale è prioritario procedere alla scelta dei sistemi di cui alle lettere a), b) e c) rispetto al sistema di cui alla lettera d).

3. I sistemi di cui al comma 2, costituiti da un dispositivo di presa del corpo e da un sistema di collegamento, devono essere assicurati a un punto di ancoraggio sicuro.

4. I sistemi di cui al comma 2 lettera c) devono rispettare quanto previsto all’articolo 111, comma 4[2] e all’articolo 116[3].

  • Modifiche all’allegato XII – Notifica preliminare
    • Viene introdotto quanto ormai le regioni e provincie autonome facevano da tempo, ovvero l’obbligo di specificare se l’impresa opera in regime di subappalto.
    • Non viene invece chiarito se la notifica va aggiornata per ogni impresa/lavoratore autonomo che accederà in cantiere successivamente all’invio della notifica stessa.
      Su questo aspetto sappiamo che vi sono differenze sostanziali tra regione e regione, provincia e provincia. Sarebbe stata l’occasione per chiarire anche questo aspetto.
  • Nell’ambito dei cantieri (e non solo nei cantieri), le aziende con meno di 15 dipendenti sono molto numerose. Da sempre vi era un buco legislativo relativo all’aggiornamento degli RSL di tali imprese. Nella bozza di Decreto Legge ora troviamo la disciplina di tale situazione:

Per le imprese che occupano meno di 15 lavoratori, la contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico nel rispetto del principio di proporzionalità, tenuto conto della dimensione delle imprese e del livello di rischio per la salute e la sicurezza dell’attività svolta.

  • Oltre ad una serie di perfezionamenti relativi all’applicazione della disciplina della patente a crediti, è stata raddoppiata la sanzione minima prevista per chi opera in mancanza di patente a crediti. L’importo della sanzione amministrativa è pari al 10 per cento del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 12.000 (in precedenza era pari a euro 6.000).
  • Da segnalare infine la modifica all’articolo 77 - Obblighi del datore di lavoro dove troviamo previsto il mantenimento in efficienza e condizioni di igiene anche per gli indumenti di lavoro.
    Ecco il testo della modifica:
    [Il datore di lavoro] mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante; tale obbligo si applica anche per specifici indumenti di lavoro che assumono la caratteristica di DPI, previa loro individuazione attraverso la valutazione dei rischi.

Rimandando alla lettura del Decreto-Legge, riporto di seguito una tabella con le principali modifiche previste (non solo cantieri).

 


[1] Art. 111, comma 1, lettera a) [1. Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri:] priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;

[2] Art. 111 comma 4): Il datore di lavoro dispone affinché siano impiegati sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi alle quali il lavoratore è direttamente sostenuto, soltanto in circostanze in cui, a seguito della valutazione dei rischi, risulta che il lavoro può essere effettuato in condizioni di sicurezza e l’impiego di un’altra attrezzatura di lavoro considerata più sicura non è giustificato a causa della breve durata di impiego e delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare. Lo stesso datore di lavoro prevede l’impiego di un sedile munito di appositi accessori in funzione dell’esito della valutazione dei rischi e, in particolare, della durata dei lavori e dei vincoli di carattere ergonomico.

[3] Articolo 116 - Obblighi dei datori di lavoro concernenti l’impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi

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