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A cura di Stefano Farina, Consigliere nazionale Aifos, una prima analisi della bozza del recentissimo Decreto Legge annunciato dal Consiglio dei Ministri
Nella giornata di martedì 28 ottobre 2025 il Governo ha approvato un Decreto-Legge che apporta modifiche alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Consapevoli che il documento potrà subire varie modifiche prima della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, abbiamo comunque provato ad analizzarne i contenuti in base alla bozza che sta circolando in queste ore.
Per quanto attiene i cantieri vi sono alcuni aspetti peculiari da rilevare:
Di seguito il testo della modifica:
Le scale verticali permanenti di altezza superiore a 2 metri, aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, fissate ad un supporto e utilizzate come mezzo di accesso devono essere provviste, in alternativa, in base alla valutazione del rischio, di un sistema di protezione individuale contro le cadute dall’alto di cui all’articolo 115 o di una gabbia di sicurezza. I pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala è fissata. Nel caso di adozione della gabbia di sicurezza la medesima deve essere dotata di maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l'esterno. La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi più di cm 60.
Di seguito il nuovo testo dell’articolo 115:
1. Nei lavori in quota i sistemi di protezione collettiva a cui dare priorità rispetto ai sistemi di protezione individuale, come previsto all’articolo 111 comma 1, lettera a)[1], in via prioritaria, sono:
a) parapetti;
b) reti di sicurezza.
2. Qualora non sia stato possibile attuare quanto previsto al comma 1, è necessario che i lavoratori utilizzino sistemi di protezione individuale idonei per l’uso specifico quali:
a) sistemi di trattenuta;
b) sistemi di posizionamento sul lavoro;
c) sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi;
d) sistemi di arresto caduta.
Nella scelta dei sistemi di protezione individuale è prioritario procedere alla scelta dei sistemi di cui alle lettere a), b) e c) rispetto al sistema di cui alla lettera d).
3. I sistemi di cui al comma 2, costituiti da un dispositivo di presa del corpo e da un sistema di collegamento, devono essere assicurati a un punto di ancoraggio sicuro.
4. I sistemi di cui al comma 2 lettera c) devono rispettare quanto previsto all’articolo 111, comma 4[2] e all’articolo 116[3].
Per le imprese che occupano meno di 15 lavoratori, la contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico nel rispetto del principio di proporzionalità, tenuto conto della dimensione delle imprese e del livello di rischio per la salute e la sicurezza dell’attività svolta.
Rimandando alla lettura del Decreto-Legge, riporto di seguito una tabella con le principali modifiche previste (non solo cantieri).
[1] Art. 111, comma 1, lettera a) [1. Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri:] priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
[2] Art. 111 comma 4): Il datore di lavoro dispone affinché siano impiegati sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi alle quali il lavoratore è direttamente sostenuto, soltanto in circostanze in cui, a seguito della valutazione dei rischi, risulta che il lavoro può essere effettuato in condizioni di sicurezza e l’impiego di un’altra attrezzatura di lavoro considerata più sicura non è giustificato a causa della breve durata di impiego e delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare. Lo stesso datore di lavoro prevede l’impiego di un sedile munito di appositi accessori in funzione dell’esito della valutazione dei rischi e, in particolare, della durata dei lavori e dei vincoli di carattere ergonomico.
[3] Articolo 116 - Obblighi dei datori di lavoro concernenti l’impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi
Orario di apertura
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