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25 settembre 2026

Interventi e commenti

Amianto 2026: Perché la nuova stretta normativa cambierà tutto (non solo nell'edilizia)

L'amianto prodotto decenni fa non è un problema del passato: causa il 78% dei tumori professionali riconosciuti oggi nell'UE. Le ristrutturazioni legate al Green Deal rischiano di riportare alla luce manufatti pericolosi rimasti indisturbati. Il D.Lgs. 213/2025 prevede, già oggi, mappature preventive obbligatorie, limiti di esposizione dieci volte più severi e un giro di vite sui DPI. Datori di lavoro e tecnici sono chiamati ad attivarsi subito con una pianificazione rigorosa basata sulla conoscenza preventiva del patrimonio immobiliare e impiantistico.

Contributo a cura di Marco Magro, formatore Aifos esperto di APVR e membro del Gruppo di lavoro UNI CT 042/GL 59, Coordinatore amianto, Consulente Ambientale certificato, Responsabile Tecnico Albo Gestori, Responsabile Rischio Amianto certificato

Amianto 2026: Perché la nuova stretta normativa cambierà tutto (non solo nell'edilizia)

In linea con i principi di trasparenza promossi dal Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act) e dalla Legge n. 132/2025, si segnala che il contenuto di questo articolo è stato sviluppato con il supporto dell'Intelligenza Artificiale (Claude). Il testo è stato integralmente elaborato, revisionato e validato dall’autore Marco Magro

 

L'amianto è spesso percepito come un fantasma del passato, un'eredità industriale sepolta sotto decenni di divieti. Eppure, i dati tecnici e sanitari restituiscono l'immagine di un'emergenza quanto mai attuale: il "nemico invisibile" è ancora responsabile del 78% dei tumori professionali riconosciuti nell'Unione Europea. Solo nel 2021, l'UE ha registrato 2.380 decessi legati all'asbesto, con l'Italia che detiene il tragico primato di 518 vittime.

Oggi, la sfida del Green Deal e l'ondata massiva di ristrutturazioni per l'efficientamento energetico rischiano di trasformarsi in una bomba a orologeria per la sanità pubblica. Senza una mappatura preventiva e rigorosa, la modernizzazione del patrimonio edilizio porterebbe inevitabilmente alla luce manufatti pericolosi rimasti indisturbati per anni. È in questo contesto di urgenza che si inserisce il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 213, recepimento della Direttiva (UE) 2023/2668: un provvedimento che segna la fine dell'era della "plausibile negazione" per datori di lavoro e tecnici. Il recepimento del decreto legislativo all’interno dell’81/08 ha portato a modifiche impattanti per qualsiasi attività di lavori di demolizione, di manutenzione o di ristrutturazione. Infatti, a partire dal 24 gennaio 2026, il datore di lavoro deve avere contezza della presenza di materiali a contenuto d’amianto prima di intraprendere queste attività.

L’informazione della presenza di tali manufatti deve essere messa a disposizione dei datori di lavoro appaltatori nelle attività di manutenzione, ristrutturazione o demolizione. Ovviamente questo obbligo è legato a sanzioni per il datore di lavoro/dirigente e per il preposto.

Nell’ambito delle attività nelle quali vi è il rischio di esposizione alla polvere proveniente dalla manipolazione attiva dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, è obbligatoria la sorveglianza sanitaria prima dell’esposizione (finalizzata anche a verificare la possibilità di indossare dispositivi di protezione respiratoria durante il lavoro), durante il periodo lavorativo con frequenza definita dal medico competente (mai superiore a 3 anni) e al termine della cessazione del rapporto lavorativo. Qualora sia accertata l’esposizione superiore ai valori limite, è necessario iscrivere i lavoratori nel registro degli esposti. Questa tracciabilità totale garantisce che, anche a distanza di 40 anni, sia possibile ricostruire l'anamnesi lavorativa e garantire tutele a chi ha svolto interventi considerati erroneamente "minori".

Il taglio drastico: 10 volte meno fibre nell'aria

La novità più impattante riguarda il Valore Limite di Esposizione Professionale (VLEP). La normativa impone una riduzione della soglia di ben dieci volte: il limite passa da 0,1 fibre/cm³ a 0,01 fibre/cm³, misurato come media ponderata (TWA) su 8 ore.

Questa non è una semplice variazione numerica, ma una dichiarazione di guerra dell'Europa contro il rischio residuo. È fondamentale chiarire un punto tecnico critico: il nuovo limite di 0,01 fibre/cm³ è già entrato in vigore da gennaio 2026. Anche se per un periodo transitorio sarà ancora ammesso l'uso della microscopia ottica, la soglia da rispettare è già quella decurtata, alzando drasticamente l'asticella della sicurezza per proteggere non solo chi manipola i materiali, ma anche chi opera nelle vicinanze (esposizione passiva).

Il legislatore ha stabilito un cronoprogramma preciso per l'adeguamento ai nuovi standard tecnici e di sicurezza.

Periodo Valore Limite (OEL) Metodologia Ammessa

Dal 24 gennaio 2026

0,01 fibre/cm³ Microscopia Ottica (MOCF) o Elettronica (SEM/TEM)

Dal 21 dicembre 2029

0,01 fibre/cm³ Solo Microscopia Elettronica (SEM/TEM)

Nota tecnica: L'obbligo della microscopia elettronica dal 2029 impone il conteggio anche delle fibre ultrasottili (larghezza < 0,2 µm), aumentando drasticamente la sensibilità della rilevazione rispetto al metodo MOCF al limite della sua capacità di misura affidabile.

Inoltre, nell’ambito dell’attività di bonifica, il datore di lavoro deve garantire il rispetto del valore limite fissato, attraverso monitoraggi regolari tramite campionamenti personali sul lavoratore in funzione delle specifiche fasi operative; tali risultati devono essere riportati nel documento di valutazione del rischio. Ricordiamo che, a partire dal biennio 2024-2025, per effettuare questi monitoraggi personali e/o ambientali è necessario essere iscritti nell’elenco del Ministero della Salute come qualificati ad effettuare il campionamento sulle fibre aerodisperse.

Dai microscopi ottici agli elettroni: la rivoluzione tecnologica del 2029

Per garantire il rispetto di standard così severi, la vecchia strumentazione è destinata al tramonto. Entro il 21 dicembre 2029, il conteggio tramite microscopia ottica in contrasto di fase (MOCF) sarà obbligatoriamente superato dalla microscopia elettronica (SEM o TEM).

Perché questa transizione è vitale? La microscopia elettronica vanta una risoluzione superiore che permette di rilevare le fibre ultrasottili (larghezza inferiore a 0,2 micrometri), totalmente invisibili ai vecchi metodi ottici. Dal 2029, il conteggio includerà queste fibre minuscole, garantendo una protezione reale contro particelle che finora sfuggivano a ogni controllo.

L'intendimento di Bruxelles è chiaro: spronare datori di lavoro, tecnici e istituzioni all'impiego della tecnologia più avanzata e sensibile attualmente disponibile per massimizzare la tutela della salute.

L'obbligo di indagine preventiva: la soglia critica dell’anno di costruzione

La riforma dell'Art. 248 del D.Lgs. 81/08 trasforma la prevenzione in un obbligo procedurale invalicabile. Prima di avviare qualsiasi lavoro di manutenzione, ristrutturazione o demolizione, il datore di lavoro deve reperire informazioni certe sulla presenza di amianto.

Un errore comune è ritenere sicuri gli edifici costruiti dopo il bando nazionale del 1992. La realtà tecnica descritta dagli esperti è diversa: a causa di deroghe e scorte, prodotti contenenti amianto sono rimasti sul mercato fino all’anno 2005. Pertanto, l'operatore qualificato deve trattare con sospetto qualsiasi immobile costruito prima di tali date. Se le informazioni non sono disponibili, è obbligatorio eseguire un esame specifico prima che il primo martello colpisca il muro. Se durante i lavori si sospetta la presenza di materiali non censiti, le attività devono cessare immediatamente.

L'Operatore Qualificato: una nuova figura certificata

Per mappare l'amianto non basta più un tecnico generico. La norma UNI 11903:2023 definisce i requisiti dell'Operatore Qualificato (Addetto al censimento), una figura di livello 5 dell’European Qualifications Framework, che deve dimostrare competenze specialistiche avanzate, capacità di gestione e risoluzione di problemi operando secondo i processi rigorosi della norma UNI 11870.

Non si tratta di una semplice ispezione visiva, ma di un processo tecnico-statistico che include:

  • Pianificazione e analisi documentale: ricerca di progetti storici e certificati.
  • Definizione del piano di campionamento: determinare la programmazione, individuare le criticità, identificare i criteri e selezionare i laboratori
  • Campionamento statistico: prelievi eseguiti secondo criteri tecnici per garantire la rappresentatività del dato.
  • Valutazione dello stato di conservazione: analisi della friabilità e del rischio di rilascio.
  • Rapporto di censimento: un documento definitivo che mappa ogni criticità.

La stretta sui Dispositivi di Protezione Individuale

Se guardiamo ai Dispositivi di Protezione Individuale per le vie respiratorie (gli APVR), l'asticella si è alzata notevolmente. La norma tecnica UNI 11719:2025 è diventata la bussola per la scelta e la manutenzione di questi dispositivi, imponendo che l'addestramento pratico non sia una mera formalità teorica, ma sia strettamente modellato sulle mansioni specifiche del lavoratore. L’individuazione della figura responsabile del programma di protezione delle vie respiratorie e l’applicazione del programma stesso diventano fondamentali strumenti per la protezione dei lavoratori.

In territori come la Regione Lombardia, il legislatore ha spinto ancora di più sull'acceleratore, introducendo una classificazione rigida in tre livelli. Nel primo livello, dedicato alle attività sporadiche e a bassa intensità (le cosiddette ESEDI), è consentito l'uso di facciali filtranti con filtro P3, a patto che lo smaltimento di questi filtri monouso venga rigorosamente tracciato nei formulari dei rifiuti. Ma non appena il rischio sale e si passa al secondo e terzo livello, la protezione diventa massiccia: si va dall'obbligo di respiratori motorizzati TM3P (capaci di erogare almeno 160 litri d'aria al minuto) fino a sistemi isolanti di classe 4 o in sovrapressione (con portate da 300 litri al minuto), abbinati a tute speciali a tenuta di particelle.

Questo rigore nella protezione della persona va di pari passo con la rivoluzione delle tecnologie di contenimento. Chiunque abbia lavorato nella bonifica conosce il classico confinamento statico: teli di polietilene ad alto spessore sigillati per chiudere ermeticamente porte, finestre e fessure, impedendo fisicamente la fuga delle fibre. Oggi, però, limitarsi a questo non è più sufficiente, persino per lavorazioni su materiali compatti come la rimozione di una canna fumaria in spazi chiusi. La legge impone ora il confinamento dinamico: all'isolamento fisico dei teli si deve accoppiare un sistema di estrazione meccanica che metta l'ambiente costantemente ventilato mediante estrazione meccanica. La logica è tanto semplice quanto efficace: se per sventura dovesse crearsi un micro-foro o uno strappo nei teli di plastica, la differenza di pressione farà sì che l'aria esterna venga risucchiata dentro l'area di cantiere, impedendo a qualsiasi fibra di amianto di disperdersi nell'aria circostante, proteggendo così sia i colleghi che lavorano fuori sia la popolazione.

Tuttavia, si può allestire il cantiere più sicuro del mondo e acquistare i respiratori più costosi sul mercato, ma se la maschera non aderisce perfettamente al viso di chi la indossa, l'intera barriera protettiva crolla. È qui che entra in gioco il fit test (o prova di adattabilità). Poiché i lineamenti del volto cambiano da individuo a individuo, non esiste una maschera universale; il fit test serve proprio a verificare, tramite prove pratiche di tenuta, che non vi siano passaggi di aria non filtrata lungo i bordi del respiratore a causa della conformazione del viso del lavoratore. A livello nazionale, la normativa prevede che questo test di tenuta venga ripetuto con cadenza triennale. Ancora Regione Lombardia ha deciso di adottare una linea di massima severità per le aziende di bonifica (iscritte in categoria 10): qui il fit test è diventato un obbligo annuale. Questa evidenza non resterà nei cassetti dell'azienda, ma diventerà un documento essenziale da allegare a ogni singolo piano di lavoro presentato agli organi di vigilanza (presumibilmente tramite la piattaforma GEMA), ricalcando un modello di rigore che in altri paesi europei, come la Francia, è ormai lo standard d'accesso ai cantieri da circa dieci anni. Il datore di lavoro deve individuare una persona competente nell’esecuzione del test di adattabilità che provvederà a valutare, anche mediante strumenti, il binomio lavoratore/dispositivo per garantire l’efficacia della protezione.

Il rischio amianto è ormai riconosciuto come trasversale. Il D.Lgs. 213/2025 estende esplicitamente le tutele a settori finora operanti in zone d'ombra:

Scavi e infrastrutture: massima allerta per le attività di tunneling (gallerie autostradali e ferroviarie) e riprofilazione dei versanti in presenza di "pietre verdi" (ofioliti), rocce che contengono naturalmente fibre di amianto.
Lotta antincendio e gestione emergenze: protezione dei lavoratori esposti a fibre liberate durante incendi o eventi naturali estremi.
Manutenzione trasporti: smantellamento di navi, treni e aeromobili costruiti con isolanti in asbesto.

Verso un'Europa libera dall'amianto

Il nuovo quadro normativo non è solo un adempimento tecnico, ma un pilastro di salute pubblica. Il legislatore stabilisce un principio gerarchico chiaro: la priorità della rimozione rispetto all'incapsulamento o al confinamento, ogni volta che sia tecnicamente praticabile. L'obiettivo a lungo termine è l'eradicazione definitiva della sostanza dal nostro patrimonio costruito.

L’individuazione dei possibili manufatti contenenti amianto prima di qualsiasi attività di manutenzione, ristrutturazione o demolizione diventa un pilastro fondamentale per la tutela dei lavoratori direttamente esposti e quelli in prossimità.

Il passaggio al nuovo regime normativo richiede un impegno immediato da parte di datori di lavoro, RSPP e consulenti tecnici. La drastica riduzione dei limiti di esposizione e l'imminente obbligo della microscopia elettronica impongono un aggiornamento tecnologico e procedurale che non ammette ritardi, spostando il focus dalla semplice gestione dell'emergenza a una pianificazione rigorosa basata sulla conoscenza preventiva del patrimonio immobiliare e impiantistico.

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