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Cantieri pubblici con unica impresa, cosa deve essere fatto? Approfondimento a cura di Stefano Farina, Consigliere nazionale AiFOS e referente per il settore costruzioni
Tutte le volte in cui all’interno di un cantiere pubblico rientrante nel Capo I del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 si configurava la fattispecie di “impresa unica”, molte delle Amministrazioni Appaltanti tendevano ad andare in crisi sulla domanda relativa a quale documento doveva essere prodotto ai fini della salute e sicurezza sul lavoro.
L’antefatto lo conosciamo tutti, ma ritengo sia importante andare a rivangare il passato partendo dalla nascita del Piano Sostitutivo di Sicurezza.
Una delle prime volte (probabilmente la prima) in cui esso viene citato è in una delle integrazioni e modifiche della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), dove all’articolo 31 viene previsto che l’appaltatore consegni un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza, quando questi ultimi non siano previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
Tale previsione viene poi confermata anche nel successivo Decreto Legislativo 163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) che va a sostituire il 109 e dove, all’articolo 131, viene indicato che l’appaltatore consegni un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo non sia previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494,
Nel frattempo nel D.P.R. 222/2003 (Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili), capo terzo (piano di sicurezza sostitutivo e piano operativo di sicurezza), all’articolo 5 vengono esplicitati i contenuti del Piano Sostitutivo di Sicurezza indicando che il PSS, redatto a cura dell'appaltatore o del concessionario, contiene gli stessi elementi del PSC di cui all'articolo 2, comma 2, con esclusione della stima dei costi della sicurezza.
Nelle definizioni del medesimo D.P.R. 222/2003 si trova anche indicato: “PSS: il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, di cui all'articolo 31, comma 1-bis, lettera b), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni”;
Con l’avvento del D.Lgs. 81/2008 la situazione rimane pressoché immutata con l’integrale recepimento, per quanto attiene il PSS, di quanto già previsto nel D.P.R. 222/2003 i contenuti vengono riportati nell’allegato XV e perciò, a tutti gli effetti, il PSS va redatto in base alla previsione dell' articolo 131, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche.
Riassumendo la situazione è la seguente: il PSS è previsto all’articolo 131 del D.Lgs. 163/2006 ed i suoi contenuti sono indicati nel D.Lgs. 81/2008 e così ci si è attivati e si è operato negli ultimi anni.
A conferma di ciò lo stesso Decreto Interministeriale 9 settembre 2014, che ha introdotto i modelli semplificati dei piani di sicurezza, all’articolo 3 rimanda al D.Lgs. 163/2006 per quanto attiene la predisposizione del PSS.
Veniamo poi al 2016 ed all’entrata in vigore della normativa relativa alla disciplina degli appalti pubblici dettata dal D.Lgs. 52/2016 entrato in vigore dal 19 aprile 2016 dove l’articolo 131 della normativa previgente non è più in essere ed all’interno di tale Decreto Legislativo non vi è più alcun riferimento alla redazione/consegna, da parte dell’appaltatore o del concessionario, del Piano di Sicurezza Sostitutivo.
Successivamente ANAC all’interno delle Linee guida n. 3, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni». (Delibera n. 1096). (16A08166) (GU Serie Generale n.273 del 22-11-2016) andò ad indicare al punto 6 (Compiti del RUP per i lavori nella fase di esecuzione), lettera d), che il RUP svolge, su delega del soggetto di cui all’articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i compiti ivi previsti, qualora non sia prevista la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento.
Era la pietra tombale del P.S.S. – Piano Sostitutivo di Sicurezza. Purtroppo molti RUP e molte Amministrazioni Appaltanti hanno continuato a richiedere un documento non più esistente.
Con l’abrogazione delle suddette linee guida risultava però necessario disciplinare gli aspetti connessi alla salute e sicurezza dei lavoratori in caso di cantieri con impresa unica ed ecco che nell’introduzione del Documento di indirizzo alla progettazione (DIP), viene previsto che nelle ipotesi in cui non sia prevista la redazione del piano di sicurezza e coordinamento ai sensi del Titolo IV, Capo I, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il DIP riporta la previsione dell’elaborato progettuale della sicurezza[1] contenente
Un documento tutto nuovo, che parte
non più dagli errati presupposti del Piano Sostitutivo di Sicurezza, ove era l’impresa affidataria a dover effettuare l’analisi del contesto ambientale e delle potenziali interferenze (di contesto ambientale/interferenze che non poteva conoscere),
ma dalla necessità in capo alla Stazione Appaltante di approfondimento dei suddetti aspetti che dovranno essere obbligatoriamente effettuati in fase di progettazione e che, con una corretta ed approfondita descrizione dei rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori connessi all’area di cantiere, riteniamo andranno nella direzione di un maggiore sicurezza per i lavoratori.
Un’ultima riflessione su questo tema.
In caso di appalto ad impresa unica, ferme restando le previsioni contenute dal D.I.P. un grosso lavoro dovrà essere fatto dalle imprese stesse nell’elaborazione del Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) che dovrà obbligatoriamente tenere conto dei contenuti del D.I.P. stesso andando a dettagliare le misure di prevenzione e protezione per la salute e sicurezza dei lavoratori relativamente:
Forse per maggiore chiarezza, sarebbe ora necessaria una modifica all’allegato XV del D.Lgs. 81/2008 ed in particolare al punto 1.1.1.[2] lettere i) ed l), nonché al punto 3.1[3].
[1] ALLEGATO I.7 Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo
SEZIONE I QUADRO ESIGENZIALE, DOCFAP, DIP
Articolo 3. Documento di indirizzo alla progettazione.
1. Il documento di indirizzo alla progettazione, di seguito «DIP», da redigere in coerenza con il quadro esigenziale e con la soluzione individuata nel DOCFAP, ove redatto, indica, in rapporto alla dimensione, alla specifica tipologia e alla categoria dell'intervento da realizzare, le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni livello della progettazione. Il DIP è redatto e approvato prima dell'affidamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica, sia in caso di progettazione interna, che di progettazione esterna alla stazione appaltante; in quest'ultimo caso, il DIP dovrà essere parte della documentazione di gara per l'affidamento del contratto pubblico di servizi, in quanto costituisce parte integrante del “capitolato del servizio di progettazione”. In caso di progettazione interna alla stazione appaltante il DIP è allegato alla lettera d'incarico. Il DIP riporta almeno le seguenti indicazioni:
u) nelle ipotesi in cui non sia prevista la redazione del piano di sicurezza e coordinamento ai sensi del Titolo IV, Capo I, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la previsione dell'elaborato progettuale della sicurezza contenente l'analisi del contesto ambientale con l'individuazione delle potenziali interferenze, la descrizione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori connessi all'area di cantiere, ad esclusione di quelli specifici propri dell'attività dell'impresa, nonché la stima dei costi della sicurezza per tutta la durata delle lavorazioni.
[2] ALLEGATO XV - Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
1. DISPOSIZIONI GENERALI
1.1. - Definizioni e termini di efficacia
1.1.1. Ai fini del presente ALLEGATO si intendono per:
i) PSS: il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, di cui all’articolo 131, comma 2, lettera b) del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche;
l) POS: il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h), e all’articolo 131, comma 2, lettera c), del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche;
[3] ALLEGATO XV - Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
3. PIANO DI SICUREZZA SOSTITUTIVO E PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA
3.1. - Contenuti minimi del piano di sicurezza sostitutivo
3.1.1. Il PSS, redatto a cura dell’appaltatore o del concessionario, contiene gli stessi elementi del PSC di cui al punto 2.1.2, con esclusione della stima dei costi della sicurezza.
AiFOS - Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro
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