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18 marzo 2026

Interventi e commenti

La responsabilità del preposto e i suoi limiti: rassegna giurisprudenziale

Approfondimento elaborato dal Centro di Formazione Aifos Applika srl, a firma di Selena Boeron e Gabriela Ghet

La responsabilità del preposto e i suoi limiti: rassegna giurisprudenziale

Introduzione

La crescente complessità organizzativa dell’impresa moderna rende impensabile la concentrazione, in capo agli organi apicali, di tutti gli obblighi prevenzionistici gravanti sulla struttura aziendale. Una efficace organizzazione delle figure della sicurezza rappresenta un meccanismo imprescindibile e ineludibile per l’imprenditore ai fini di un’efficace articolazione del sistema di gestione del rischio.

Il preposto (dal lat. praepositus – porre davanti) è colui che, per conto del datore di lavoro, sovrintende e vigila sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione.

Per chiarezza espositiva e al fine di comprendere appieno le motivazioni che tratteremo all’interno della rassegna giurisprudenziale che verrà riportata di seguito, si richiamano sinteticamente i compiti del preposto così come delineati dall’art. 19 (“Obblighi del preposto”) del D.lgs. 81/2008 (Testo Unico Salute e Sicurezza sul Lavoro):

  • Il preposto deve sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione.
  • In caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, il preposto deve intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza.
  • In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, deve interrompere l'attività del lavoratore e informare i vertici dell’organizzazione.
  • Secondo quanto stabilito da TUSSL, soltanto i lavoratori adeguatamente istruiti hanno la possibilità di accedere alle zone esposte ad un rischio grave e specifico. Il preposto ha l’onere di verificare il rispetto di questa disposizione.
  • Egli deve poi richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa.
  • Deve inoltre informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione.
  • Deve astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.
  • Deve segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta.
  • In caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza deve, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate.

Si richiama ora una recente pronuncia della Corte di Cassazione che delinea un orientamento più garantista nei confronti del preposto, in particolare nei casi in cui l’evento sia riconducibile a carenze dell’assetto organizzativo e a un inadeguato riparto delle funzioni.

Il Fatto - Cassazione Penale, Sez. 4, 28 febbraio, n. 8289

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, con sentenza n. 8289 del 28 febbraio 2025, si è pronunciata sull’impugnazione proposta dall’Amministratore Delegato contro la sentenza della Corte d’Appello di Firenze del 15 giugno 2023, che ne aveva confermato la condanna per un infortunio mortale sul lavoro.

L’imputato A.A, Amministratore Delegato della ditta C.C., è stato ritenuto l’unico responsabile dell’infortunio mortale occorso ad un autista, escludendo la responsabilità del preposto.

La vittima B.B, autista della ditta TCR S.r.l., il giorno 21 luglio 2016 si recava presso il porto industriale di Livorno per il ritiro di una partita di merce. Nel corso delle operazioni di carico, svoltesi presso il deposito doganale in concessione alla ditta C.C, B.B. si allontanava dal proprio mezzo per dirigersi a piedi verso il terminal e veniva investito. Gli altri soggetti coinvolti erano D.D., carrellista della ditta C.C., operatore del carrello elevatore coinvolto nel sinistro e E.E., preposto alla sicurezza e al controllo delle operazioni di carico.

I reati contestati al datore di lavoro sono quelli di cui all’art. 589 commi 1 e 2, c.p. (Omicidio colposo aggravato da violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro) e all’art. 18 comma 1, lett f) D.Lgs 81/2008, il quale impone al datore di lavoro e ai dirigenti l'obbligo di richiedere che i lavoratori osservino le norme di sicurezza e le procedure aziendali, compreso l'uso corretto dei dispositivi di protezione (DPI) e delle attrezzature di lavoro.

Sviluppo

L'evoluzione della disciplina sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori è orientata verso la “prevenzione mediante organizzazione”.

I riferimenti normativi contenuti nel D.Lgs 81/2008 identificano come principale obbligo datoriale la predisposizione di un assetto organizzativo strumentale alla prevenzione del rischio lavorativo, articolato in termini proporzionali rispetto alle dimensioni e alla complessità dell'organizzazione produttiva, sia con riferimento alle figure soggettive chiamate a concorrere al funzionamento del sistema, sia quanto alle funzioni da assegnare ai diversi ruoli.

Nel caso in esame, il datore di lavoro avrebbe dovuto garantire la presenza di una persona che vigilasse sui lavoratori, senza demandare ad altri la scelta discrezionale di dedicarsi ad impegni alternativi opzionabili dal preposto.

In altre parole, il datore di lavoro deve organizzare la vigilanza in modo effettivo, evitando che il preposto sia assorbito da mansioni incompatibili con la vigilanza.

È pacifico che non esiste un divieto di doppia mansione, ma eventuali compiti accessori rispetto a quello principale devono essere individuati ab origine come secondari rispetto alla suddetta attività.

La Corte d’Appello ha fornito ampia e approfondita motivazione sulla violazione di ulteriori regole cautelari da parte dell’Amministratore Delegato e sulla rilevanza causale delle stesse rispetto all'infortunio mortale.

La predisposizione del luogo in cui si è verificato il sinistro rendeva l’ambiente particolarmente pericoloso: non era stata installata una corretta segnaletica, non erano presenti dispositivi per agevolare la movimentazione dei mezzi e non erano previste aree appositamente dedicate al passaggio pedonale.

Si rileva che il rischio dell'urto tra macchine e persone era previsto nel DVR, con indicazione delle procedure da seguire, sulle quali sia il preposto che il carrellista erano stati formati. Di conseguenza, il datore di lavoro avrebbe dovuto assicurarsi che le precauzioni fossero in concreto realizzate.

Nella sentenza della Corte d’Appello è stato affermato che la condotta della persona offesa non poteva ritenersi abnorme. Tale decisione ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui le "norme antinfortunistiche sono dirette a prevenire anche il comportamento imprudente, negligente o dovuto ad imperizia dello stesso lavoratore".

Nel caso in questione, le imprudenze del carrellista e della vittima erano direttamente correlate alle mansioni loro affidate e al contesto nel quale le avevano espletate.

Per le considerazioni svolte, il Giudice della Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il ricorso da parte dell’Amministratore Delegato, respingendolo, con la conseguente condanna del proponente al pagamento delle spese processuali.

Ulteriori giurisprudenze in tema

Per completare il quadro della responsabilità del preposto, si esaminano ora due pronunce nelle quali, al contrario, gli è stata riconosciuta una vera e propria posizione di garanzia.

Cassazione Penale, Sez. 4, 1 ott 2025, n. 32520

Omessa vigilanza sul corretto uso della scala a pioli doppia e caduta del lavoratore

Il Giudice della Suprema Corte è stato investito di giudicare la legittimità della sentenza della Corte di appello di Torino con la quale veniva confermata la colpevolezza di A.A. perché, nella sua qualità di preposto e capo cantiere della C.C. Services di D.D. - nonché proponente del ricorso- , aveva omesso di vigilare sul corretto utilizzo da parte del lavoratore B.B. delle misure di sicurezza. Il lavoratore B.B., al fine di procedere alle operazioni di pulizia delle finestre dell'edificio, perse improvvisamente l'equilibrio e precipitò a terra procurandosi lesioni gravi.

Il preposto, in sua difesa, sostenne la scelta autonoma del lavoratore di compiere operazioni non necessarie (in quanto propedeutiche ai lavori non commissionati e quindi non da eseguire), con impiego di strumenti di cantiere per usi diversi da quelli autorizzati dal preposto.

Inoltre sottolinea l'omessa considerazione di alcune disposizioni dell'art. 20 D.Lgs 81/2008 come l’obbligo di utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro e dispositivi di sicurezza; eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave; non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori.

La sentenza impugnata ha evidenziato che l'attività svolta dal B.B. era avvenuta "palesemente sotto gli occhi" del preposto, il quale era, secondo la testimonianza dello E.E., intento a pulire proprio intorno alla zona dove i due operai lavoravano e, quindi, non poteva non avere visto il B.B. salire sulla scala e procedere alle operazioni di pulitura.

La Corte d’Appello ha congruamente escluso qualsivoglia abnormità od esorbitanza nella condotta dell'infortunato, che aveva ricevuto l'incarico dal preposto, il quale era presente nelle immediate vicinanze, impegnato a sovraintendere ad altre attività lavorative.

Per questi motivi, il Giudice della Cassazione ha confermato la condanna del preposto il quale, secondo l’organizzazione aziendale, avrebbe dovuto verificare ed accertare il rispetto delle procedure di sicurezza da parte dei lavoratori. In caso di mancato adeguamento, egli avrebbe dovuto sollecitare l’osservanza delle procedure stesse e dare istruzioni per correggere i comportamenti pericolosi.

Cassazione penale, Sez. 4, 14 aprile 2025, n. 14443

Omessa comunicazione di situazioni di rischio - Lavoratore travolto e ucciso da un autocarro

La Corte d’Appello di Bari ha confermato la sentenza emessa in data 1 giugno 2021 dal Tribunale della stessa città, con la quale A.A. (preposto) veniva condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di anni 1 e mesi 4 di reclusione, in relazione al reato di omicidio colposo in danno di B.B., deceduto a causa di un sinistro sul lavoro.

Il 1 agosto 2013, il lavoratore B.B., veniva travolto da un automezzo utilizzato per il trasporto di materiale all'interno del cantiere di G.. Il capo della squadra (C.C.), che trasportava il materiale da altro cantiere a quello di G., conduceva un autocarro, parcheggiandolo al centro del piazzale, dove la sua squadra scaricava il materiale trasportato. Al termine di tali operazioni, il C.C. risaliva sull'automezzo e, nel riprendere la marcia, non accorgendosi della presenza di B.B. nella zona circostante, lo travolgeva, schiacciandolo mortalmente.

I Giudici di merito hanno ritenuto che l'incidente avrebbe potuto essere evitato con l'attuazione di sistemi di sicurezza per l'utilizzo dell'area in presenza di mezzi e pedoni, e con il posizionamento di un uomo a terra nel momento della manovra dell'automezzo.

Il preposto ha omesso di vigilare sulla corretta osservanza della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, in quanto, pur a conoscenza della circostanza che l'area fosse inidonea ad ospitare un deposito, non ha informato di ciò i dirigenti, non segnalando la condizione di pericolo che ha inciso causalmente nella produzione del sinistro.

L'imputato, senza rilevare e comunicare tempestivamente le criticità, ha impedito che l’area potesse essere sottoposta alla valutazione dei rischi e fosse oggetto di predisposizione di apposite previsioni nel DVR idonee a scongiurare i pericoli connessi allo svolgimento dell'attività lavorativa con specifico riferimento alla conformazione dell'area.

La Corte di Cassazione ha focalizzato l’attenzione sull’obbligo in capo al preposto di segnalazione delle situazioni di pericolo durante l’attività lavorativa (art. 19 D.Lgs 81/2008), dichiarandone l’importanza anche ai fini della responsabilità penale. Quanto disposto è stato rafforzato recentemente dalla Legge 215/2021 (modificando alcune disposizioni del TUSSL in tema di incarico del preposto) e dall’ Accordo Stato – Regioni.

Riprendendo le considerazioni dei Giudici di merito, l’obbligo del preposto non si limita alla mera vigilanza: egli deve attivarsi proattivamente informando chi ha il potere di intervenire, al fine di aggiornare il Documento di Valutazione dei rischi e le misure di prevenzione.

Pertanto, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del preposto, sostenendo che egli, anche in assenza di potere decisionale, ricopre una posizione di garanzia, dalla quale deriva una responsabilità autonoma e diretta.

Conclusioni

Riprendendo le fila di quanto stabilito dalla prima sentenza analizzata (Cassazione Penale, Sez. 4, 28 febbraio, n. 8289), il datore di lavoro deve predisporre un’organizzazione aziendale propedeutica alla neutralizzazione del rischio lavorativo. Non è precluso affidare duplici mansioni al preposto ma eventuali compiti accessori rispetto a quello principale devono essere individuati come secondari rispetto alla suddetta attività, al fine di permettere il corretto svolgimento dell’attività di vigilanza e controllo.

Successivamente, abbiamo analizzato la pronuncia della Cassazione Penale, Sez. 4, 1 ott 2025, n. 32520, la quale ha focalizzato l’attenzione sull’importanza di un comportamento attivo del preposto, sottolineando le finalità delle sue funzioni. Il preposto, nei luoghi di lavoro, deve controllare ed accertarsi che siano rispettate tutte le procedure di sicurezza e, soprattutto, deve intervenire tempestivamente al fine di evitare il verificarsi di un danno.

Infine, la pronuncia della Cassazione penale, Sez. 4, 14 aprile 2025, n. 14443, in linea con la seconda sentenza riportata, rafforza il ruolo del preposto nel sistema di prevenzione aziendale. Egli non è solo un controllore operativo ma anche un anello essenziale di collegamento tra lavoratori e datori, attraverso lo strumento delle segnalazioni.

Al termine di questa rassegna giurisprudenziale, il preposto si conferma figura centrale del modello prevenzionistico; tuttavia, la sua posizione di garanzia non può colmare le eventuali carenze dell’assetto organizzativo predisposto dal datore di lavoro.

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