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29 aprile 2026

Interventi e commenti

La sicurezza negli affidamenti pubblici di lavori eseguiti in somma urgenza o emergenza

Negli appalti pubblici, come in quelli privati, la sicurezza deve essere pianificata già nelle fasi iniziali del progetto di fattibilità tecnico economica. Ma in caso di "somma urgenza"? E di "emergenza"?

Contributo a cura di Lara Calanni Pileri, Consigliera nazionale Aifos

La sicurezza negli affidamenti pubblici di lavori eseguiti in somma urgenza o emergenza

La sicurezza nei luoghi di lavoro rappresenta uno dei principi fondamentali dell’organizzazione del lavoro moderno, anche e soprattutto quando si parla di appalti pubblici.

Negli appalti pubblici, come in quelli privati, la sicurezza deve essere pianificata già nelle fasi iniziali del progetto di fattibilità tecnico economica.

In sede di affidamento, anche le amministrazioni pubbliche hanno il compito di verificare che le imprese affidatarie possiedano i requisiti tecnici e professionali adeguati, attraverso l’idoneità tecnico professionale e la patente a crediti, e in fase d’esecuzione, attraverso le varie figure professionali coinvolte (RUP, DL, eventuali CSP e CSE), verificare il rispetto della normativa sulla sicurezza.

Elementi cardine sono la collaborazione e il coordinamento tra tutti i soggetti coinvolti: stazione appaltante, RUP, DL, imprese affidatarie ed esecutrici, lavoratori autonomi. Ognuno ha responsabilità precise e deve contribuire alla creazione di un ambiente di lavoro sicuro.

Fin qui credo nulla di nuovo, in particolare per chi ne mastica sia di decreto 81 che di appalti pubblici.

Ma in caso di “somma urgenza”? e di “emergenza”?

Dai notiziari in rete del 31 marzo u.s. leggo:

“Si è chiuso il primo capitolo giudiziario relativo alla morte di *****, il volontario della Protezione civile (n.d.r. stimato ex vigile del fuoco e volontario di lungo corso) che perse la vita nell'estate del 2023. Il Tribunale di Udine ha emesso una sentenza di condanna a un anno di reclusione (con beneficio della pena sospesa) nei confronti del sindaco e del coordinatore del gruppo comunale dei volontari di Protezione civile. I due sono stati riconosciuti colpevoli di omicidio colposo.
Oltre alla pena detentiva, il giudice ha disposto una provvisionale di 50.000 euro immediatamente esecutiva a favore delle parti civili, i familiari della vittima.
Resta invece l'assoluzione per quanto riguarda le violazioni specifiche della normativa sulla sicurezza sul lavoro (D. Lgs 81/08), poiché le recenti riforme legislative hanno modificato i parametri di applicabilità in tali contesti.
Le reazioni a caldo del fronte dei Sindaci: «Un precedente pericoloso». «Se ogni intervento di soccorso espone a una condanna penale, diventerà impossibile amministrare e proteggere i nostri territori»
Attendono di leggere le motivazioni della sentenza ma già preannunciano ricorso gli avvocati, che avevano chiesto l'assoluzione”.

Sospendendo ovviamente ogni tipo di valutazione sull’accaduto, del quale la scrivente non conosce e non ha presunzione di conoscere alcun dettaglio, se non quanto riportato dagli organi di stampa locali, prendo qui spunto per trattare un argomento scottante dibattuto in questi mesi all’interno dei palazzi pubblici e delle riunioni di coordinamento dei volontari di protezione civile.

Se l’ambito cantieristico ha evidenti criticità in quanto a salute e sicurezza (e i dati sugli infortuni non sono lusinghieri) ci sono alcuni cantieri particolari che presentano un aumento esponenziale di queste criticità. 
Sono quelli che vengono classificati “somme urgenze” e quelli che vengono attivati in “emergenza”.

In generale sono situazioni che bisogna affrontare nell’immediato e quindi può essere difficile affrontarle gestendo al meglio gli aspetti della sicurezza, come in “tempo di pace”.

E allora? Cosa si deve fare?

Si deroga all’incolumità delle persone? Ça va sans dire: NO!

Semplificare? Si può fare! Essere più efficaci? Sicuramente.

Quando non c’è stato tempo di pianificare nulla e coordinare nulla, quando non c’è modo di eseguire un progetto, PFTE o esecutivo che sia, men che meno di stimare i costi della sicurezza o scrivere un piano di sicurezza e coordinamento, quando la necessità richiede di intervenire e di mandare persone sull’intervento tempestivamente, cosa dice la normativa?

Riguardo al d. lgs. 81/2008 proprio la morte del volontario nel 2023 produsse una levata di scudi da parte di tutti i sindaci e i coordinatori di protezione civile tanto da arrivare ad aggiungere l’art. 3 – bis (attraverso l’art. 18 del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159 recante “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile” pubblicato in G.U. n. 254 del 31/10/2025 e  convertito con modificazioni dalla Legge 29/12/2025, n. 198 pubblicato in G.U. n. 301 del 30/12/2025 in vigore dal 31/12/2025).

Dando per letto l’art. 3-bis, richiamo qui solo alcuni elementi:

  • non si applicano gli obblighi del Datore di Lavoro, Dirigente, Preposto e lavoratore alle organizzazioni di volontariato di PC;
  • i rappresentanti legali e i volontari, anche con funzioni di coordinamento, non possono essere equiparati al datore di lavoro, al dirigente o al preposto;
  • il rappresentante legale delle organizzazioni per la violazione degli obblighi di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 3-bis è punito con la sanzione dell'interdizione dall'esercizio delle attività di protezione civile da sei mesi a due anni;
  • se la violazione è commessa dal rappresentante legale dell'organizzazione di volontariato di protezione civile che sia anche Sindaco di un comune, si applica esclusivamente la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 1.000;
  • Il volontario, anche con funzioni di coordinamento delle organizzazioni di PC, per la violazione degli obblighi di formazione, informazione, addestramento, forniture di DPI e idoneità medica alla mansione è punito con la sanzione dell'interdizione dall'esercizio delle attività di protezione civile da uno a sei mesi.

Il d. lgs 36/2023 – Codice dei contratti pubblici, al Titolo VI enuncia Le procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile (art. 140 e 140 bis) includendo in queste anche le modalità operative di acquisizione di servizi, forniture o esecuzione lavori in caso di eventi che richiedono l'adozione di misure indilazionabili, nei limiti dello stretto necessario.

Andiamo per gradi: accade l’emergenza o la somma urgenza.

Questa tipologia di intervento rende necessario agire immediatamente per eliminare situazioni di pericolo grave, come ad esempio dopo calamità naturali, crolli, alluvioni o danni improvvisi a infrastrutture pubbliche (come strade o ponti). In questi casi l’amministrazione deve intervenire rapidamente, spesso senza poter seguire tutte le procedure ordinarie previste per gli appalti pubblici. Fatta sempre salva la possibilità di avvalersi dei VVF per il soccorso tecnico urgente, una volta messa in sicurezza la popolazione, la fase di emergenza potrebbe continuare ed è l’amministrazione pubblica a dover ripristinare le condizioni di sicurezza.

Rimandando alla lettura degli articoli di legge, si profila giuridicamente l’attuazione di almeno 4 norme dello stato di forte impatto: il d.lgs. 267/2000 (Testo unico degli Enti locali), il d. Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti pubblici), il d. lgs. 1/2018 (Codice della Protezione Civile) e il d.lgs 81/2008 (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro).

In tutto questo processo, il professionista, il tecnico e i lavoratori sono al centro e serve immediatezza, capacità di reazione, capacità tecnica decisionale. E quasi sempre soldi.

Il tecnico comunale: si reca per primo sul luogo e rileva “il verificarsi di eventi di danno o di pericolo imprevisti o imprevedibili idonei a determinare un concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, ovvero nella ragionevole previsione dell'imminente verificarsi degli stessi” può disporre l’immediata esecuzione dei lavori.

Si “reca sul luogo” quindi, con le adeguate protezioni (alta visibilità, scarpe antinfortunistiche, casco, guanti, quello che serve) aggiungo io.

Ricordo che un tecnico comunale non corre meno rischi di un operaio comune in cantiere.

Con una sorta di precetto, attraverso lo strumento dell’Ordinanza, comanda ad una ditta individuata con uno stretto giro di telefonate, nel limite di importo pari a mezzo milione di euro, o per la cifra minima indispensabile a rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, l’intervento immediato.

Sul tecnico, ovvero il RUP, Responsabile Unico del Progetto mi soffermo un momento. C’è da dire che sarebbe stato meglio chiamarlo, nella trasformazione del Codice dei Contratti da decreto 50 a 36, Project Manager per allinearlo alle figure internazionali con identiche competenze nonché la nomenclatura della certificazione esistente per il ruolo; italianizzandolo si perde un po’ il significato di professionista responsabile (manager) dell'intero ciclo di vita dell'opera: pianificazione, progettazione, affidamento, esecuzione, rendicontazione (project). È la persona che dovrà in primis quantificare e verbalizzare la necessità d’intervento individuando una giustificata spesa per la quale dovrà richiede copertura con somme di bilancio o altre somme; ha quindi ruolo cruciale. Deve essere persona di competenza, esperienza, conoscere bene il territorio e le procedure gestionali e amministrative vigenti. Non può essere un neo-assunto né un neo-diplomato. L’errore può essere fatale.

La ditta: c’è urgenza, non c’è modo di fare un progetto quindi si interviene immediatamente e a volte senza un preventivo che potrà arrivare successivamente. L’impresa deve avere i requisiti per eseguire un’opera pubblica, li autocertifica, pena la nullità dell’ordinanza di esecuzione immediata dei lavori e la denuncia agli organi competenti. Quindi deve essere un soggetto affidabile, scelto dal RUP che, entro 60 giorni dall’affidamento, deve terminare i controlli sulle autocertificazioni.

Invece i lavori ordinati in Somma Urgenza possono durare al massimo 15 gg, salvo sospensioni dei lavori adeguatamente motivate e verbalizzate che quindi permettono di prorogare la fine dell’intervento.

Il personale che entra nel cantiere di “somma urgenza” o “emergenza”: è importante selezionare solo personale idoneo alla mansione (che abbia superato la visita medica) e adeguatamente formato, informato e addestrato nonché fornito dei necessari DPI. Tali situazioni richiedono ancora maggiore professionalità, ovvero operatori professionali con alta qualificazione ed esperienza, e non personale reclutato all’ultimo momento o personale in quiescenza o personale senza competenze.

Si agisce con un margine più o meno ampio di imponderabilità: dove cederà il muro? Lo smottamento fino a che profondità arriva? L’acqua fino dove ha scalzato l’argine? Sotto l’asfalto c’è ancora qualcosa? Non si può improvvisare o affidarsi al destino normalmente, figuriamoci in questi casi.

Ho visto cose nelle varie alluvioni che ad un occhio inesperto sembravano ordinarie ma traggono in inganno e sono tranelli letteralmente mortali per chi non ha esperienza.

Giova ricordare che nel soccorso tecnico urgente intervengono i componenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che ricevono addestramento specifico continuo per intervenire in situazioni non ordinarie (crolli, smottamenti, ecc.).

Il professionista: non si possono fare documenti e valutazioni in emergenza, ovvero si devono fare in contemporanea con l’inizio delle attività o il prima possibile, e molto spesso sono gli stessi operatori a dover avere la capacità di valutare la situazione che stanno affrontando e nel sopralluogo congiunto con RUP e professionista tutti devono dar fondo a tutta la loro esperienza. Anche il professionista va scelto con la massima esperienza in fatto di emergenze/somma urgenza e individuato con la specializzazione necessaria in relazione alla tipologia di lavoro (civile, idraulico, infrastrutturale, geologico: di solito le emergenze coinvolgono questi settori).

Nonostante la rapidità richiesta dagli interventi di somma urgenza, la sicurezza non può mai essere trascurata. Anche in queste situazioni è fondamentale valutare i rischi presenti, fornire ai lavoratori dispositivi di protezione adeguati e organizzare il lavoro in modo da ridurre al minimo i pericoli. La fretta e le condizioni di emergenza, infatti, possono aumentare il rischio di incidenti se non vengono adottate le dovute precauzioni.

Tutto quanto sopra espresso emerge nel momento in cui l’ente pubblico ha bisogno delle professionalità descritte e ancora una volta mi trovo a sottolineare che la cantieristica e i cantieri di somma urgenza/emergenza in particolare, non possono essere eseguiti da personale diverso da quello altamente specializzato e non possono essere tollerate mancanze (come dimenticarsi i DPI in furgone!).

Dei volontari di protezione civile, per ricollegarmi all’incipit di questa mia riflessione, posso solo parlare per conoscenza diretta e riportare l’esempio positivo del mio Piemonte che da anni come coordinamento regionale investe sui volontari fornendo formazione e addestramento continui proprio come se fossero lavoratori. L’alta qualificazione ha un costo elevatissimo e si investe sulle persone; solo chi partecipa attivamente viene classificato, volendo in qualche modo trovare una definizione, come il volontario 2.0 e mandato nelle missioni nazionali e internazionali. Perché lì non c’è tempo di pensare a come lo devo fare: devo farlo, bene e veloce. Per questo tanto addestramento.

Serve chi cucina. Serve chi spala. Serve chi monta tende. Serve chi installa i ponti radio. Serve di guida le gru e le pale. Serve chi installa impianti elettrici e chi collega i container docce e wc alla fognatura. Serve chi monta la sala parto. Serve chi allestisce l’area raccolta rifiuti. Tutti addestrati a farlo in emergenza. Senza acqua corrente, senza reti elettriche, sotto le intemperie e a qualsiasi temperatura.

Che differenza c’è con l’operaio dipendente di un’impresa?

Che il volontario non percepisce stipendio. Non è lì per necessità, ma per scelta.

Riposa in pace Giuseppe. Grazie per il tuo servizio.

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