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29 aprile 2026

Interventi e commenti

Lavoro agile: l’informativa sui rischi diventa obbligo strutturale

La Legge 11 marzo 2026 n. 34 introduce un nuovo pilastro del sistema prevenzionistico e un elemento di raccordo tra lavoro tradizionale e lavoro distribuito. Per le imprese la sfida non sarà solo adempiere, ma ripensare la prevenzione in chiave dinamica e diffusa.

Contributo a cura di Matteo Fadenti, Vicepresidente vicario, e Lucio Fattori, Consigliere nazionale Aifos

Lavoro agile: l’informativa sui rischi diventa obbligo strutturale

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 11 marzo 2026 n. 34, il legislatore interviene in modo deciso sulla disciplina della sicurezza nel lavoro agile, introducendo nel D.Lgs. 81/08 smi, un elemento destinato a incidere concretamente sull’organizzazione aziendale: l’obbligo annuale di informativa sui rischi.

Il provvedimento – formalmente una legge sulle PMI, ma con ricadute trasversali – modifica il D.Lgs. 81/2008 inserendo il nuovo art. 3, comma 7-bis, e rafforzando contestualmente il sistema sanzionatorio. 

Si tratta di un passaggio che segna il superamento definitivo della fase “ibrida” dello smart working, riportando questa modalità entro un quadro prevenzionistico pienamente strutturato.

Si ricorda che smart working e telelavoro sono due cose differenti. La differenza principale risiede nella flessibilità e nell'organizzazione: lo smart working (lavoro agile) elimina vincoli di orario e luogo, puntando su obiettivi e autonomia, mentre il telelavoro è una delocalizzazione fissa dell'ufficio a casa, con orari e postazione prestabiliti, disciplinata in modo rigido.

Il contenuto della norma: cosa prevede il nuovo comma 7-bis

Il cuore della novità è rappresentato dall’introduzione di un obbligo esplicito, riportato nell’articolo 11 della Legge citata:

«7-bis. Per l'attività lavorativa prestata con modalità di lavoro agile in ambienti di lavoro che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, l'assolvimento di tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalità di lavoro, in particolare di quelli che attengono all'utilizzo dei videoterminali, è assicurato dal datore di lavoro mediante la consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, di un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo del lavoratore di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali»

La disposizione chiarisce alcuni aspetti fondamentali:

  • il datore di lavoro non perde i propri obblighi di sicurezza, ma li esercita in forma compatibile con il lavoro svolto fuori sede;
  • l’adempimento principale diventa la trasmissione di un’informativa scritta, rivolta sia al lavoratore sia al RLS;
  • l’informativa deve individuare rischi generali e rischi specifici connessi alla modalità agile. 

Contestualmente, la norma ribadisce un principio già presente nel sistema prevenzionistico, ovvero che Il lavoratore è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione. Si consolida così un modello di responsabilità condivisa, particolarmente rilevante nei contesti in cui il datore di lavoro non ha disponibilità diretta dei luoghi.

Da obbligo “debole” a obbligo sanzionato

Il vero cambio di passo è però di natura giuridica, perchè prima della riforma, l’obbligo informativo sul lavoro agile era già previsto (art. 22 della Legge 81/2017), ma non era pienamente integrato nel sistema sanzionatorio del Testo Unico. La Legge n. 34/2026 interviene su questo punto con uno schema preciso:

  • inserisce l’obbligo nel D.Lgs. 81/2008;
  • modifica l’art. 55, includendo la violazione tra quelle sanzionate.

Ne deriva che la mancata consegna dell’informativa comporta:

  • arresto da 2 a 4 mesi, oppure
  • ammenda fino a oltre 7.000 euro.

Il legislatore introduce quindi un principio di effettività: l’obbligo non è più formale, ma giuridicamente cogente.

Cosa deve contenere l’informativa

Dal punto di vista operativo, il contenuto dell’informativa rappresenta l’elemento più delicato. La norma richiede l’individuazione di:

1. Rischi generali

  • stress lavoro-correlato
  • affaticamento visivo
  • uso prolungato di videoterminali

2. Rischi specifici del lavoro agile

  • ergonomia della postazione domestica;
  • posture incongrue;
  • sicurezza elettrica e ambientale;
  • organizzazione dei tempi di lavoro e pause.

A questi si aggiungono rischi emergenti, sempre più rilevanti:

  • isolamento sociale e burnout;
  • interferenze tra vita privata e lavoro;
  • ambienti non idonei (illuminazione, microclima, spazi).

Il riferimento ai videoterminali implica un collegamento diretto al Titolo VII del D.Lgs. 81/2008, con tutte le conseguenze in termini di sorveglianza sanitaria e organizzazione del lavoro.

In un contesto globalizzato e peculiare come quello attuale, però, l’informativa non deve fermarsi solo all’aspetto meramente specifico per la salute del lavoratore. È necessario uno sguardo anche al tema security o comunque alla gestione dell’emergenza. Informazioni utili su luoghi da evitare, sulla gestione generale delle emergenze che possono presentarsi, sulla cyber security, e sulla tutela dei dati, sono importanti contenuti che devono essere trattati nell’informativa.

Compatibilità degli obblighi e ruolo del lavoratore

Uno degli aspetti più interessanti della norma è il richiamo al criterio della compatibilità.

Il datore di lavoro è infatti tenuto a garantire la sicurezza:

  • senza poter controllare direttamente i luoghi di lavoro;
  • in contesti spesso eterogenei (abitazioni, coworking, spazi pubblici).

Questo comporta uno spostamento dell’asse prevenzionistico:

  • da un modello centrato sul luogo di lavoro
  • a un modello centrato sull’informazione e sulla responsabilizzazione del lavoratore.

In altre parole, la prevenzione passa meno dal controllo fisico e più dalla consapevolezza del rischio.

La norma introduce infatti un equilibrio delicato in cui, da un lato, il lavoratore agile gode di maggiore autonomia nella scelta dei luoghi e dei tempi, ma dall’altro, è chiamato a:

adottare comportamenti coerenti con le indicazioni ricevute;
scegliere ambienti “ragionevoli” dal punto di vista della sicurezza;
non esporsi volontariamente a rischi evitabili.

Questo rafforza il principio, già previsto dall’art. 20 del D.Lgs. 81/2008, secondo cui ogni lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e di quella altrui.

Implicazioni operative per le aziende

Dal punto di vista organizzativo, le ricadute pratiche non sono estreme, visto che l’obbligo di informativa era già presente. Piuttosto è importante implementare una informativa completa e davvero utile al lavoratore.

Le aziende dovranno infatti predisporre modelli strutturati di informativa annuale, aggiornare periodicamente i contenuti in funzione dei rischi emergenti, integrare l’informativa con DVR, formazione e policy aziendali e tracciare la consegna (firma, protocollazione, sistemi digitali).

Non sarà sufficiente un documento generico: la giurisprudenza ha più volte chiarito che l’informazione deve essere specifica, comprensibile e concreta. 

In questo senso, l’informativa diventa uno strumento tecnico a tutti gli effetti, non un mero adempimento burocratico.

Conclusioni

L’obbligo annuale di informativa sui rischi nel lavoro agile rappresenta molto più di una novità formale.

È, a tutti gli effetti, un nuovo pilastro del sistema prevenzionistico e un elemento di raccordo tra lavoro tradizionale e lavoro distribuito, con la presa d’atto che la modalità di lavoro agile è diventata ormai un sistema strutturato nei processi aziendali.

Per le imprese la sfida non sarà solo adempiere, ma ripensare la prevenzione in chiave dinamica e diffusa.

Per i professionisti della sicurezza si apre invece uno spazio importante: trasformare l’informativa da documento statico a leva di consapevolezza reale. Ed è proprio su questo terreno, culturale oltre che normativo, che si giocherà l’efficacia della riforma.

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